(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24
                         dell'8 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
                 Sostituzione dell'art. 15, comma 1
 
  1.  L'articolo  15,  comma  1 della legge 2 dicembre 1991, n. 57 e'
cosi' sostituito:
   "Art. 15. (Gettone di presenza). - 1. Ai  componenti  il  comitato
sono dovuti, per ogni giornata di seduta, gettoni di presenza, il cui
importo e' stabilito come segue:
   a)  al  presidente  del  comitato  o  al vice-presidente quando lo
sostituisce L. 300.000 (trecentomila) lorde;
   b)   agli   altri    componenti    il    comitato    L.    150.000
(centocinquantamila) lorde.
  L'ammontare  del  gettone  di  presenza  puo'  essere rideterminato
dall'ufficio di presidenza del  consiglio  regionale,  all'inizio  di
ogni legislatura, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.