(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 dell'8 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 15, comma 1 1. L'articolo 15, comma 1 della legge 2 dicembre 1991, n. 57 e' cosi' sostituito: "Art. 15. (Gettone di presenza). - 1. Ai componenti il comitato sono dovuti, per ogni giornata di seduta, gettoni di presenza, il cui importo e' stabilito come segue: a) al presidente del comitato o al vice-presidente quando lo sostituisce L. 300.000 (trecentomila) lorde; b) agli altri componenti il comitato L. 150.000 (centocinquantamila) lorde. L'ammontare del gettone di presenza puo' essere rideterminato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.